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D.M. 07/01/19984. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme comunque dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari. 5. É in facoltà della Cassa di sospendere ogni erogazione in conto mutui in caso di morosità. Art. 10 - Devoluzione 1. é consentito l'utilizzo parziale o totale del mutuo concesso, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che: a) si tratti di investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento. 2. é consentita la devoluzione del residuo capitale da somministrare accertato su mutui diversi, per il finanziamento parziale o totale di un nuovo investimento, a condizione che: a) si tratti di investimento finanziabile ai sensi dell'art. 1 del presente decreto; b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli mutui; c) i singoli mutui siano interamente garantiti dall'ente mutuatario e/o assi stiti da contribuzione regionale. 3. Non é consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione. 4. Nel caso di mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari è consentita esclusivamente la devoluzione totale. Art. 11 - Estinzione anticipata 1. L'estinzione anticipata dei mutui può essere disposta dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta dai soggetti mutuatari o pagatori, ovvero disposta d'ufficio dalla Cassa depositi e prestiti a seguito di revoca per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare. 2. L’estinzione anticipata comporta l’obbligo di corrispondere la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata e, per i prestiti a tasso fisso, un indennizzo, calcolato ai sensi del comma 3, che libera il soggetto mutuatario o pagatore dalle pretese risarcitorie attivabili dalla Cassa depositi e prestiti a termini di legge. 3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, comma 1, lettera b), l’indennizzo, commisurato al capitale erogato, è pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento di cui al comma 6; l’attualizzazione delle rate di ammortamento è effettuata al tasso di interesse, applicato ai mutui di durata corrispondente alla vita residua del mutuo, determinato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, con la decorrenza indicata nel comunicato, di cui all’art. 6, comma 2 del medesimo decreto. 4. L’estinzione anticipata dei finanziamenti comporta la restituzione da parte della Cassa depositi e prestiti della differenza, se positiva, tra la quota di capitale ammortizzata e quella somministrata. 5. La Cassa depositi e prestiti individua le fattispecie in cui non si dà luogo al pagamento dell’indennizzo nei casi in cui l’estinzione anticipata è dovuta a cause non imputabili ai soggetti mutuatari e/o pagatori e, in via del tutto eccezionale, può deliberare la restituzione parziale della quota interessi delle rate di ammortamento pagate. 6. Nel provvedimento di estinzione anticipata è indicata la data entro cui deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, termine oltre il quale iniziano a decorrere di diritto gli interessi di ritardato pagamento. 7. La Cassa depositi e prestiti individua modalità e condizioni attraverso le quali viene dichiarata la decadenza dai benefici del provvedimento di estinzione anticipata, qualora il richiedente non provveda al pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza della rata di ammortamento immediatamente successiva al termine di pagamento». Art. 12 - Responsabilità 1. Il rappresentante legale ovvero il responsabile del procedimento del soggetto mutuatario risponde nei confronti della Cassa della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo. 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/1983 non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dai soggetti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte del soggetto mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa che é alla base della domanda di somministrazione. 3. Ai sensi del citato art. 13 della legge n. 197/1983, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria. 4. Il responsabile del procedimento é tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al successivo art. 13. Art. 13 - Pubblicità 1. I soggetti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale". 2. Analoga dicitura deve risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la Cassa quale istituto mutuante. Art. 14 - Norma finale 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale del Tesoro 1° dicembre 1995. 2. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1998 Il Ministro: Ciampi |
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